Art. 11.
(Fondo nazionale di solidarietà internazionale).

      1. Al fine di favorire l'accesso all'acqua potabile per tutti gli abitanti del pianeta e di contribuire alla costituzione di una fiscalità generale universale che garantisca tale accesso, è istituito il Fondo nazionale di solidarietà internazionale, da destinare a progetti di sostegno all'accesso all'acqua, gestiti attraverso forme di cooperazione decentrata e partecipata dalle comunità locali dei Paesi di erogazione e dei Paesi di destinazione, con l'esclusione di qualsivoglia profitto o interesse privatistico.
      2. Il Fondo di cui al comma 1 si avvale, fra le altre, delle seguenti risorse:

          a) prelievo in tariffa di 1 centesimo di euro per metro cubo di acqua erogata a

 

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cura del gestore del servizio idrico integrato;

          b) prelievo fiscale nazionale di 1 centesimo di euro per ogni bottiglia di acqua minerale commercializzata.

      3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta un apposito regolamento per disciplinare le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1.